Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for generic factual cures and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting generic factual cures and the discretionary nature of sentencing. The appellant argued for alternative fact readings and mitigating circumstances, but the appellate court had already established a coherent narrative supported by victim statements and documentary evidence. The court ruled that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code is immune from cassation review unless arbitrary or illogical, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that generic factual cures in cassation appeals are inadmissible as they lack specific identification of trial errors, and that sentencing discretion is immune from review absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI ANTONINO nato a VICO EQUENSE il 17/09/1980 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Cioffi Antonino; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa contestato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, sono costituiti da generiche censure in punto di fatto finalizzate ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni coerenti, logiche e organiche della persona offesa motivatamente ritenute attendibili e corroborate dalla documentazione in atti e sulle menzogne con cui l'imputato ha consapevolmente ottenuto dalla vittima le somme mai restituite); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 6); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, quanto alla memoria presentata, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente ttra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione;
P.Q.M