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Ordinanza — n. 12114/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming appellate court ignored defense arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the appellate court failed to address all defense censure or misinterpreted evidence. The appellant claimed the lower court ignored specific procedural violations and distorted testimonial evidence regarding stolen goods, but the Supreme Court ruled that such substantive re-evaluation is precluded in cassation proceedings. Consequently, the decision was upheld because the appellate court's reasoning was consistent with the facts and within the limits of its authority.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or evidence; appeals must focus on legal errors, not the substantive correctness of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility preclusion of cassation review correlation between accusation and finding discretionary civil compensation double conformity principle appropriazione indebita impiego illecito di valori patrimoniali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Art. 363 c.p.p.
art. 646 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015
Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep.
Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018
sul punto: Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADHAJ SKERDI nato il 24/05/1991 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Skerdi MAaj e la successiva memoria riepilogativa trasmessa in data 6 febbraio u.s.; letta la memoria trasmessa in data 18 febbraio 2026 dal procuratore speciale della parte civile costituita, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che tale doglianza è altresì manifestamente infondata perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendosi al riguardo rilevare come la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifichi solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr.

Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01) che nel caso di specie sussiste piena corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, a nulla rilevando eventuali specifiche indicazioni quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione (cfr. sul punto: Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente dal vizio dedotto, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando zl'assoluta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa ai fini della prova dell'effettivo inserimento nella cassetta di sicurezza intestata all'imputato dei beni di valore dalla stessa specificamente indicati (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); considerato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciando il travisamento della prova per invenzione con riferimento al valore probatorio del messaggio WhatsApp inviato dalla persona offesa all'imputato in data 5 agosto 2019, non è consentito in questa sede atteso che tale censura può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; che la doglianza proposta appare esclusivamente finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, del tutto estranea al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); ritenuto che non è consentito in sede di legittimità neppure il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, dovendosi a tale riguardo rilevare come la relativa statuizione non sia impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr.

Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MCosì deciso, il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore La Presidente Lucia Aielli