Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper notification and lack of merit in second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Annamaria Trombetta inadmissible and ordered her to pay costs. The court found the first ground infounded because the citation decree was properly served on the defendant's own hands, while the second ground regarding liability was rejected as the lower court's reasoning was logically sound and based on victim statements. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded due to proper service of process and the second ground lacks merit because the lower court's reasoning is free from logical and legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA ANNAMARIA nato il 28/11/1977 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Trombetta Annamaria; rilevato che relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) la manifesta infondatezza dello stesso, posto che la notifica del decreto di citazione per l'appello è avvenuta a mani proprie dell'imputata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata è manifestamente infondato in quanto la Corte ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la superfluità della rinnovazione istruttoria richiesta (pag.
2) e l'accertamento della responsabilità dell'imputata per il reato contestato, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e della figlia di quest'ultima (pag.3), su cui il ricorso propone inammissibili censure di merito; osservato che la Corte di appello ha espresso congrua motivazione anche sulla mancata esclusione dell'aggravante e sulla commisurazione della pena, peraltro contenuta nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M