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Ordinanza — n. 12112/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for money laundering due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12112/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals inadmissible, rejecting arguments regarding the misclassification of the crime and the denial of a mitigating circumstance. The court found the appellant's submissions lacked specificity, merely repeating points already thoroughly analyzed and dismissed by the lower court with sound logic. Consequently, the appeals were rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic reproductions of points already ruled upon by the lower court render them inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity money laundering procedural dismissal agricoltura biologica autorizzazione all'immissione in commercio marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MARCO nato a NAPOLI il 28/04/1991 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Romano Marco; considerato che il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. De Luca e l'unico motivo del ricorso proposto dall'Avv. Florio, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio in luogo di quello di ricettazione in forma attenuata, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sugli indizi gravi precisi e concordanti dell'ascrivibilità al prevenuto della condotta di riciclaggio contestata, quali l'intestazione all'imputato del veicolo da cui proveniva . la targa successivamente apposta sull'autovettura provento di furto); osservato che il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv.

De Luca, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha escluso l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, evidenziando come il valore di autovettura non potesse ritenersi di minima rilevanza economica, come pacificamente richiesto per l'attenuante in esame (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di