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Ordinanza — n. 12110/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity; generic arguments rejected by higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12110/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant's sole argument merely repeated generic criticisms already thoroughly analyzed and rejected by the lower courts regarding the suspect circumstances and prior convictions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 707 cod. pen.: An appeal lacking specificity that merely reproduces generic arguments already disallowed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity repetition of arguments Art. 360 c.p.p. Art. 707 cod. pen. procedural costs Cassazione ordinanza fondo espropriato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 707 cod. pen.
Letto il ricorso di Loasses Vittorio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Loasses Vittorio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOASSES VITTORIO nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loasses Vittorio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulle circostanze sospette in cui si trovava l'imputato al momento del rinvenimento degli oggetti, unitamente alla presenza di molteplici condanne per reati contro il patrimonio e all'assenza di giustificazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M