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Ordinanza — n. 12109/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of motivation for rejecting 'particular triviality' defense in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12109/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaela Cozzolino inadmissible, ordering her to pay procedural costs. The appellant argued the lower court failed to recognize the defense of 'particular triviality' due to lack of motivation, claiming the offense was minor. The court rejected this, stating its reasoning was logically sound and correctly excluded the defense based on the specific circumstances of the credit title forgery and the significant amount involved.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the lower court's decision is not manifestly infounded, even when the appellant alleges a lack of motivation regarding the rejection of a statutory defense like particular triviality.

Parole chiave

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particular triviality defense lack of motivation appeal fraud credit title forgery inadmissible cassation appeal procedural costs condemnation inquinamento industriale immissioni foniche rischio industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO RAFFAELA nato a ERCOLANO il 19/10/1974 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cozzolino Raffaela; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, l'assenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità escludendo la particolare tenuità dell'offesa alla luce delle complessive modalità dell'azione e dell'importo oggettivamente rilevante per il quale l'imputata aveva falsificato il titolo di credito (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e de