Italian Supreme Court dismisses appeal for receipt of a check due to manifestly unfounded grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giovanni Busiello's appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The court found the first argument regarding the lack of motivation for receipt of a check was merely repetitive of the appellate court's reasoning, while the second argument concerning genetic mitigation was baseless. Consequently, the court refused to examine potential non-punishment causes like prescription, ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, as this prevents the formation of a valid relationship for impugnation and precludes the examination of non-punishment causes such as prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSIELLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/07/1974 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Busiello; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità di Busiello per la ricettazione dell'assegno indicato nel capo di imputazione, per la mancata applicazione degli artt. 131-bis e 648 comma 4 cod. pen. è meramente reiterativo delle censure già proposte in appello, sulle quali la Corte di appello ha adeguatamente motivato con le considerazioni contenute alle pagg.4 e seguenti della sentenza: osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestane la mancata e r concessione delle attenuanti geniche è mntsfestamente infondato, alla luce della motivazione contenuta a pag.5 della sentnza impugnata; rilevato infine che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M