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Ordinanza — n. 12106/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; procedural defect precludes review of substantive criminal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to its late filing, applying a de plano procedure to reject the complaint without examining the merits. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the defendant's criminal responsibility and the presumption of innocence, but the Court found these arguments extraneous to the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal filed after the statutory deadline is inadmissible de plano, preventing the Court from reviewing the substantive merits of the arguments presented.

Parole chiave

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late filing inadmissible appeal de plano procedure procedural defect cassation review misura di allontanamento nel diritto degli stranieri espulsione di familiari sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
610, comma 5 -bis, che richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585, comma 1, lett.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAAKOUBI HASSEN ( CUI 03UZ5PY ) nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Yaakoubi Hassen; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul riconoscimento della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare e sulla mancanza di una spiegazione alternativa, da parte dell'imputato, rispetto all'origine della disponibilità del bene provento di furto tale da identificarlo quale autore del reato presupposto); osservato peraltro che il ricorso, presentato il 15 settembre 2025, è stato proposto tardivamente e che l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, che richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585, comma 1, lett.

a) dello stesso codice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M