Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Veronica Della Rocca inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to evaluate non-punishability causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim as a generic violation of law lacking the specific elements required by Article 581 of the same code to allow judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements of the alleged violation, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA ROCCA VERONICA natqa NAPOLI il 09/05/1977 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Della Rocca; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M