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Ordinanza — n. 12104/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated attempted robbery, upholding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding evidence evaluation and sentencing. The applicant argued for a reassessment of probative evidence and recognition of generic mitigating circumstances, while the lower court had already addressed these points with logical and legal arguments. The court ruled that evidence re-evaluation is outside the scope of a legality review and that sentencing discretion is sufficient when the judge uses standard expressions like 'congruous penalty' without needing exhaustive detail.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence in a legality review, and sentencing discretion is valid when the judge employs standard expressions of congruity without detailing the reasoning unless the penalty vastly exceeds the statutory range.

Parole chiave

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legality review scope evidence re-evaluation sentencing discretion generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility allontanamento nonostante motivi di salute omissione illecita di raggiungere il corpo inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZLATARU GEORGE COSMIN nato il 29/09/1985 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zlataru George Cosmin; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni chiare, precise e concordanti rese dai testi e motivatamente ritenute attendibili); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in proposito, pag. 5); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla mancata allegazione di elementi positivamente apprezzabili nonché sulle gravi modalità e circostanze del fatto e sulla comprovata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti, che ne giustificano il mancato riconoscimento); \f\n,rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIN (731' R 2026