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Ordinanza — n. 12103/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding proof and minor offense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12103/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation regarding evidence and the minor offense exclusion. The appellant argued for alternative readings of probative results and lack of culpability due to the offense's minor nature. The court ruled these arguments were not permitted in the final review stage and were unsupported by the established facts and prior case history.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the motivation of the lower court regarding the evaluation of evidence or the application of the minor offense exclusion are inadmissible in the final review stage if the lower court's reasoning is logically sound and free from legal defects.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of motivation minor offense exclusion final review stage probative evidence evaluation segno che può indurre in errore segno banale segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Garofalo Giuseppe; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'inverosimiglianza e contraddittorietà della versione dei fatti resa dall'imputato e sulla prova della sua responsabilità desunta da numerosi elementi, seppur indiretti, come espressamente previsto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l'assenza dei presupposti applicativi della particolare tenuità dell'offesa, alla luce delle modalità dell'azione e del valore economico dell'autovettura nonché dell •bccasTonalità del fatto, in considerazione dei numerosi precedenti a carico del ricorrente (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere este