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Ordinanza — n. 12102/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeal lacks specificity and reiterates facts already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued for the defense of necessity, but the lower court had already rejected this based on the absence of required premises and the timing of the alleged emergency. The court ruled that the appeal merely reiterated factual criticisms already addressed and dismissed with logical and legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reiterates factual criticisms already examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiterative grounds defense of necessity factual re-examination rinnovo del permesso di dimora permesso di famiglia soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSHIKH KHELOUD MOHAMED ELSAYED ABDELRAOUF nato il 23/12/1971 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;2

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elshikh Kheloud Mohamed Elsayed Abdelraouf; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 ove la Corte ha sottolineato l'assenza dei presupposti dell'invocata scriminante e l'infondatezza della presunzione di coincidenza dell'occupazione con il periodo emergenziale dal momento che la presenza dell'imputata e del suo nucleo familiare sarebbe stata provata in epoca precedente, quando la denunziante constatò il cambio della serratura originaria dell'alloggio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presid