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Ordinanza — n. 12101/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Nigriello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new fact-finding regarding a co-defendant's statements and challenged the conviction for receipt and sentencing details. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal reasoning or attempting to re-evaluate facts reserved for the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific legal grounds by merely reiterating arguments already rejected by the court of appeal or if it attempts to obtain a factual reconstruction through criteria different from those used by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments fact re-evaluation court of appeal review ricettazione imputazione di furto prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen.,è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 648 cod. pen.
207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
art. 648 cod. pen
207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge con riferimento all'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRIELLO GIUSEPPE nato a ROMA il 27/08/1977 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Nigriello, letta la memoria difensiva in data 28/01/2026 con cui si chiede la rimessione del ricorso alla Sezione ordinaria non profilandosi cause di inammissibilità; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata acquisizione di una prova decisiva, segnatamente il verbale contenente le dichiarazioni spontanee del coimputato Manlio Costa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata ); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.,è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente il dolo non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione circa il possesso delle parti di auto rubate rinvenute nel capannone nella sua disponibilità), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha escluso la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto che la seconda doglianza del quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Maria D a Borsellino Q);At