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Ordinanza — n. 11998/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11998/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11998/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Ulisse Floriano nato a PESCARA il 24/11/1954avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di Floriano Ulisse inrelazione ai reati di ricettazione e di violazione della legge armi;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazionecon riferimento alla valutazione della prova con riferimento all’affermazione di responsabilità;Rilevatoche le censure riguardanti l’accertamento della disponibilità da parte suadell’autovettura nella quale erano state rinvenute e sequestrate le armi sono manifestamenteinfondate in quanto non si confrontano con il compiuto ragionamento svolto nella sentenzaimpugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile)valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corteterritoriale per confermare la decisione di primo grado;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11998/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale abuso di materiali parità delle armi principio d'ufficio e principio inquisitorio contrabbando di guerra
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Ulisse Floriano nato a PESCARA il 24/11/1954avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di Floriano Ulisse inrelazione ai reati di ricettazione e di violazione della legge armi;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazionecon riferimento alla valutazione della prova con riferimento all’affermazione di responsabilità;Rilevatoche le censure riguardanti l’accertamento della disponibilità da parte suadell’autovettura nella quale erano state rinvenute e sequestrate le armi sono manifestamenteinfondate in quanto non si confrontano con il compiuto ragionamento svolto nella sentenzaimpugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile)valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corteterritoriale per confermare la decisione di primo grado;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI