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Ordinanza — n. 11959/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11959/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a defect in reasoning regarding a penalty applied via a settlement agreement, but the court found these grounds did not match the limited categories of review allowed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence issued pursuant to Article 444 is admissible only for defects in the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure; appeals based on other grounds, such as general defects in reasoning, are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement penalty Article 448 procedural code defect in reasoning grounds monetary fine sanction motivi di cassazione motivi di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA PAPA nato il 08/08/1997 avverso la sentenza del 02/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Papa Ba, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

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