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Ordinanza — n. 11957/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic reproach of merit court's factual findings on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11957/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated generic criticisms of the lower court's factual findings without new legal arguments. The appellant, a mechanic business owner, challenged convictions for lacking waste disposal authorization and improper storage of heterogeneous materials. The court rejected the appeal as a mere reproduction of issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of generic reproaches of the lower court's factual findings without raising new legal issues or vitiating the motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reproach factual findings criminal liability waste disposal authorization improper storage costs sanction inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO LEONARDO nato a GRAZZANISE il 08/11/1967 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Raimondo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza dei reati ascritti all'imputato, osservando, quanto al capo A), che il Raimondo, in qualità di titolare dell'impresa di autofficina meccanica, non era in possesso della necessaria autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, la cui natura è incontestabilmente industriale, derivando dalla predetta attività produttiva, e, quanto al capo B), che si era accertato lo stoccaggio di materiali assai eterogenei, derivanti dall'attività di autocarrozzeria, ammassati alla rinfusa su un'area nella disponibilità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M