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Ordinanza — n. 11956/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud as generic intent exists without specific evasion purpose.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11956/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated generic arguments already rejected by the lower court. The defendant admitted to signing documents for money while aware of changing administrators, establishing general intent rather than specific evasion. The court rejected claims of mental impairment due to alcohol abuse and noted the defendant's prior convictions for fraud and bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000; The court established that for the crime of fraud under this provision, general intent suffices when the defendant knowingly signed documents for money without a specific purpose of tax evasion, distinguishing it from other incriminating facts requiring specific intent.

Parole chiave

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fraudulent intent general intent specific evasion inadmissible appeal tax fraud provisions responsabilità penale dipendenza da alcol prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO MAURIZIO nato a SAVA il 23/07/1963 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Marzano, che deduce la violazione di legge, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza del dolo generico - e non specifico, come opinato dal difensore, posto che l'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, a differenza di altre fattispecie incriminatrici, non prevede il fine di evasione -, desunto dal fatto che l'imputato stesso, per sua stessa ammissione, in cambio di denaro, aveva firmato i documenti che gli venivano sottoposti e che si era recato a Modena da un notaio, dimostrandosi consapevole dei continui cambi di amministratori di diritto; la Corte di merito, inoltre, ha ritenuto privo di riscontri l'allegato stato di obnubilamento mentale dovuto all'abuso di alcool, tale circostanza non desumendosi dalla certificazione medica prodotta dalla difesa (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e avendo la Corte d'appello evidenziato, infine, che l'imputato era dedito alla commissioni di reati nella sfera dell'impresa, come attestato dalle condanne di cui è gravato il ricorrente, una per il delitto di indebita compensazione e l'altra per i delitti di bancarotta fraudolenta di dichiarazione fraudolenta mediante artifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.

P.Q.MneTry(y77p7-4s, "s0