Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds regarding plea agreement sentencing. Appeal rejected for lack of jurisdictional basis under procedural code. Court ordered fines for procedural violation. Appeal dismissed for lack of statutory grounds. Court ruled appeal inadmissible. Appeal rejected for procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alessio Solito against a preliminary judgment applying a penalty based on a plea agreement. Solito argued a defect in reasoning, but the court found the appeal inadmissible because it did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered Solito to pay a monetary fine of 3,000 euros to the Cassa delle ammende for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 616 c.p.p.; A cassation appeal against a sentence applying a penalty pursuant to a plea agreement is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and failure to meet these grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ALESSIO nato a TARANTO il 19/05/1992 avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Solito, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M