Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-palese qualification error in drug sentencing agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kevin Urbano inadmissible, ordering him to pay a fine. Urbano argued that the lower court's sentencing agreement failed to properly qualify the facts under Article 73 of the Drug Law. The court rejected this, stating that the massive quantities of drugs seized made the factual qualification evident and not merely a matter of legal evaluation. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the strict threshold for admissibility regarding obvious errors in fact qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990: An appeal based on erroneous fact qualification is admissible only when the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge, excluding appeals based on mere legal evaluation errors evident from the indictment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO KEVIN nato a MANDURIA il 09/09/1998 avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso di Kevin Urbano, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, certamente ravvisabile nel caso in esame, come emerge dai considerevoli quantitativi di hashish e cocaina sequestrati all'imputato e analiticamente indicati nel capo di imputazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M