Cassation Court dismisses appeal on confiscation of cash as factually unsupported and disproportionate to defendant's means.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Attila Alessandro Trapasso against the lower court's order for the confiscation of approximately 8,000 euros. The appellant argued the confiscation was arbitrary, but the court found his claim that the funds were from prior employment or family gifts to be implausible and lacking evidence. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to factual errors, and the appellant was ordered to pay a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990: Confiscation of seized cash is valid when the source is unproven and the amount is disproportionate to the defendant's financial situation, rendering factual appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPASSO ATTILA ALESSANDRO nato a MILANO il 05/11/1999 avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Attila Alessandro Trapasso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, disposta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché articolare censure di contenuto fattuale, avendo il Tribunale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ravvisato i presupposti previsti dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che la somma di denaro contante sequestrata, pari a quasi 8.000 euro, è del tutto sproporzionata alle condizioni reddituali, patrimoniali e professionali dell'imputato, giovane venticinquenne disoccupato, e che la versione da costui fornita - ossia che il denaro fosse provento di una pregressa attività lavorativa nonché di regali ricevuti dai familiari — oltre che inverosimile, è del tutto sfornita di un qualche riscontro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M