Criminal appeal dismissed as inadmissible due to procedural timing and lack of statutory grounds under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits and grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances in a case decided by agreement, but the court found these issues did not fall within the narrow exceptions for cassation against Article 444 judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary sanction of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered under Article 444 are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARPA SALVATORE nato a PALERMO il 04/02/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore D'Arpa, che il mancato il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M