Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed for settlement judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the narrow exceptions permitted for challenges to settlement judgments. The appellant argued violations of procedural articles regarding motivation and legal qualification, but the court noted these grounds do not fall within the statutory list for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against settlement judgments are inadmissible except for specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERRA LEONARDO nato a CANOSA DI PUGLIA il 19/06/1999 avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Merra, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M