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Ordinanza — n. 11946/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges for lack of legal grounds and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11946/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alessio Lucentini's appeal against the Rome Court of Appeal's conviction for drug trafficking. The court ruled that the first ground, alleging an aggravating circumstance for 'huge quantity,' was inadmissible as it merely repeated generic factual criticisms already addressed by the lower court, which correctly applied established criteria regarding hashish quantities. The second ground, concerning the application of specific statutory circumstances, was also rejected for containing only factual contentions without legal merit, as the lower court's balancing of factors was not arbitrary. Consequently, the appeal was declared inadmissible under procedural law, and the defendant was ordered to pay the court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 60 cod. pen.: Appeals based on mere repetition of factual contentions or generic legal criticisms without new legal arguments are inadmissible, and the Court of Cassation cannot substitute its own assessment of the lower court's discretionary balancing of circumstances unless the reasoning is illogical.

Parole chiave

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drug trafficking aggravating circumstance huge quantity threshold inadmissible appeal grounds factual contentions discretionary sentencing balance court costs liability procedural inadmissibility traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
245931), come, appunto, nel caso qui al vaglio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 60 cod. pen.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62-bis cod. pen.
279005 - 01); rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze ex art. 62 -bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62 -bis cod. pen
279005 - 01); rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
245931), come, appunto, nel caso qui al vaglio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCENTINI ALESSIO nato a ROMA il 06/05/1997 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Alessio Lucentini, che deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza della "ingente quantità" (cfr., in particolare. p. 2-3 della sentenza impugnata) sulla base sia del dato ponderale dell'hashish sequestrato, pari a tre kg. di principio attivo, della suddivisione dello stupefacente in involucri separati, confezionati in maniera professionale, dal contenuto dei messaggi riscontrati sul telefono cellulare dell'imputato, chiaramente indicativi di un'attività di spaccio intrattenuta con diversi clienti — ciò che rileva anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, certamente sussistente, posto che l'imputato ha ammesso l'addebito (cfr. p. 3) -, in ciò facendo corretta applicazione principio secondo cui, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal c1.1. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, sicché, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01); rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. in regime di prevalenza, è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale, avendo la Corte di merito, con una valutazione non manifestamente illogica, ribadito il giudizio di bilanciamento in relazione alla gravità del fatto, desumibile dal dato quantitativo dello stupefacente e dalla modalità della condotta, nonché dei precedenti, penale e giudiziario, a carico dell'imputato, dovendosi riaffermare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come, appunto, nel caso qui al vaglio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M