Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory time limits and grounds under Article 448.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits and grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Luigi Fardella, challenged a settlement-based penalty application citing defects in reasoning and legal qualification, but these grounds do not fall within the narrow exceptions allowed for appeals against Article 444 decisions. Consequently, the court ordered the appellant to pay a monetary sanction of 3,000 euros for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and failure to comply with these strict requirements results in a monetary sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARDELLA LUIGI nato a NAPOLI il 01/07/1996 avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Fardella, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.
P.Q.M