Cassation court dismisses appeal on aggravated penalty for gambling, citing factual findings on total stakes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Xu Jianguang's appeal inadmissible as it merely repeated factual arguments already rejected by the lower court. The appellate court found the aggravating circumstance of gambling based on a total stake of 6,450 euros across all players, which the legislature intended to cover all participants. Consequently, the appeal was rejected, and Xu Jianguang was ordered to pay a fine of 3,000 euros for the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 719, n. 3 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces factual content already evaluated by the court of first instance, provided the lower court's assessment is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU JIANGUANG nato il 23/04/1960 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Xu Jianguang, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione alla ritenuta sussistenza aggravante di cui all'art. 719, n. 3, cod. pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti l'aggravante in parola, sulla base dell'entità della somma complessivamente rinvenuta sui tavoli da gioco, pari a 6.450 euro, dovendosi affermare, che, come emerge dal chiaro dato letterale della locuzione impiegata dal legislatore, che correla la valutazione di "rilevanza" alle poste "impegnate nel giuoco", per l'integrazione dell'aggravante occorre avere riguardo alla somma complessivamente impegnata da tutti i giocatori; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M