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Ordinanza — n. 11941/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated penalty for gambling, citing factual findings on total stakes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11941/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Xu Jianguang's appeal inadmissible as it merely repeated factual arguments already rejected by the lower court. The appellate court found the aggravating circumstance of gambling based on a total stake of 6,450 euros across all players, which the legislature intended to cover all participants. Consequently, the appeal was rejected, and Xu Jianguang was ordered to pay a fine of 3,000 euros for the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 719, n. 3 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces factual content already evaluated by the court of first instance, provided the lower court's assessment is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal gambling aggravating circumstance total stakes calculation factual review procedural costs fine formazione della pena complessiva giuoco e scommessa calcolo del contributo causale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 719, n. 3 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU JIANGUANG nato il 23/04/1960 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Xu Jianguang, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione alla ritenuta sussistenza aggravante di cui all'art. 719, n. 3, cod. pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti l'aggravante in parola, sulla base dell'entità della somma complessivamente rinvenuta sui tavoli da gioco, pari a 6.450 euro, dovendosi affermare, che, come emerge dal chiaro dato letterale della locuzione impiegata dal legislatore, che correla la valutazione di "rilevanza" alle poste "impegnate nel giuoco", per l'integrazione dell'aggravante occorre avere riguardo alla somma complessivamente impegnata da tutti i giocatori; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M