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Ordinanza — n. 11939/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of continuity between drug trafficking acts due to one-year gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11939/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated factual arguments already rejected by the lower court. The appellant argued for continuity of criminal acts, but the court found a one-year gap between offenses and cited prior criminal history indicating habitual drug trafficking rather than a single criminal plan. Consequently, the court ruled that the lower court's factual assessment was not manifestly illogical and thus not subject to review on grounds of legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal based on the violation of the rule of continuity of criminal acts is inadmissible if the lower court's factual finding of discontinuity is not manifestly illogical and is supported by evidence of prior habitual criminal conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of criminal acts drug trafficking habitual offender temporal gap inadmissible appeal factual assessment Corte di Cassazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 16/03/1973 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Coppola, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati definitivamente dal Tribunale di Nola per analogo delitto, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità — ha escluso i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, considerando sia l'assenza di contiguità temporale tra i fatti, commessi a distanza di circa un anno di distanza l'uno dall'altro, sia i precedenti penali dell'imputato, che documentano la propensione dell'imputato nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, indicativa non dell'unicità del disegno criminoso, ma di una abitualità a delinquere nel settore del narcotraffico; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M