Ordinanza — n. 11938/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE ANTONIO nato a NAPOLI il 28/04/1972 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Petrone, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze generiche e alla dosimetria della pena, è inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche e astratte, che si limitano a censurare l'asserita severità della pena inflitta, ma non indica né profili di illogicità manifesta o di assenza della motivazione, né elementi che, ove valutati, avrebbe potuto condurre all'irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le attenuanti generiche sono state applicate con la sentenza di primo grado; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11938/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE ANTONIO nato a NAPOLI il 28/04/1972 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Petrone, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze generiche e alla dosimetria della pena, è inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche e astratte, che si limitano a censurare l'asserita severità della pena inflitta, ma non indica né profili di illogicità manifesta o di assenza della motivazione, né elementi che, ove valutati, avrebbe potuto condurre all'irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le attenuanti generiche sono state applicate con la sentenza di primo grado; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M