Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11936/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic criticism of lower court's valid sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11936/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated generic criticisms already addressed by the Court of Appeal. The lower court correctly rejected the request for public utility work based on the defendant's thirty prior criminal records, applying the principle that such records alone can justify denial if they indicate negative prognoses. Since the reasoning was logical and specific, the appellate court's decision could not be censured, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic factual criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with logically sound reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic criticism substitute sentence criminal record rehabilitation prognosis costs of proceedings cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
288658 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
288658 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
288658 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA FRANCESCO nato a PORTICI il 04/10/1962 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Giunta, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena con quella lavoro di pubblica utilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha individuato, quale elemento ostativo, la negativa personalità dell'imputato, il quale annovera circa trenta precedenti (per furto, rapina, armi, contravvenzione al foglio di via, evasione), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M