Cassation appeal dismissed for being a mere reproduction of generic factual criticism already rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Cecere's appeal inadmissible as it merely reproduced generic factual criticisms already addressed by the Court of Appeal. The lower court correctly determined that the seized drugs were intended for sale based on the quantity, substance types, and the defendant's evasive behavior, including throwing a hashish packet from a window. Since the reasoning was not manifestly illogical, the appeal failed to meet the threshold for cassation review, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces generic factual criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the lower court's reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE ERNESTO nato a VILLARICCA il 09/12/1977 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Ernesto Cecere, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformandosi al principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463;
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dalla quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, pari a oltre 600 dosi medie singole ricavabili di hashish e marijuana, dalla diversa tipologie di sostanze rinvenute, dalla condotta elusiva tenuta dall'imputato, il quale ha gettato dalla finestra un panetto di circa 100 gr. di hashish, poi recuperato, e considerando che l'imputato è seguito dal Sert a causa della dipendenza non da droghe "leggere", del tipo di quelle sequestrate, ma da cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M