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Ordinanza — n. 11932/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11932/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated generic factual criticisms already addressed by the lower court. The appellant argued against the finding of criminal responsibility for drug trafficking, but the court noted that the conviction was based on specific evidence like divided cocaine doses and packaging tools found in the suspect's home. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of generic factual criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with sound legal reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal repetitive arguments criminal responsibility procedural costs Italian Supreme Court manifest illogicity traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
650; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
650; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSIMO CRISTIAN nato a BARI il 03/06/1985 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Di Cosimo, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformandosi al principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463;

Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta di una serie di elementi, puntualmente indicati, vale a dire:

1) la suddivisione in dosi della cocaina rinvenuta all'interno del giubbotto dell'imputato al di fuori della propria abitazione;

2) il fatto che le dosi erano confezionate in ritagli di busta di plastica chiusi con nastro isolante;

3) il rinvenimento, dietro la cover di uno dei due telefoni cellulari, di un foglio di plastica con applicati nove ritagli di nastro isolante pronti per sigillare le dosi;

4) il rinvenimento, all'esito di perquisizione domiciliare di numerosi strumenti idonei al confezionamento delle singole dosi (un distributore elettrico di nastro isolante, tre rotoli di nastro isolante, 600 buste di plastica, due bilancini di precisione), nonché di cinque panetti di sostanza da taglio, pari a gr. 650; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M