Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed for being outside statutory admissibility grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant challenged a sentence imposed under a plea agreement, arguing a defect in reasoning, while the prosecution contended the appeal lacked legal basis. The court ruled that the appeal did not address the only permissible grounds for reviewing plea-bargain sentences, such as the defendant's intent or legal qualification of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences imposed pursuant to plea agreements are admissible only for specific grounds regarding the defendant's intent, lack of correlation between request and judgment, incorrect legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSSENTI RICCARDO MARCO nato a TREVIGLIO il 18/03/1965 avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Marco Possenti, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
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