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Ordinanza — n. 11928/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to fall within statutory exceptions for plea agreement rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed for challenging plea agreement judgments. The appellant, Davide Miglietta, argued violations of procedural law and motivation defects regarding the sentencing agreement, but these grounds did not match the narrow statutory criteria for cassation review. Consequently, the court ordered the appellant to pay a monetary fine for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered pursuant to plea agreements are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea agreement appeal cassation inadmissibility procedural violation sentencing agreement monetary fine imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 444, cod. proc. pen.
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 192, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 533, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIETTA DAVIDE nato il 18/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Davide Miglietta, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M