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Ordinanza — n. 11926/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on drug trafficking charges for lack of merit and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11926/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Francesco Longo's appeal against the Second Instance Court's conviction for drug trafficking. Longo argued the lower court erred in finding criminal responsibility and failed to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The court rejected these claims as inadmissible, noting the first argument merely repeated generic criticisms already addressed by the trial court, while the second lacked supporting arguments and the seized quantity of drugs precluded a 'minor' classification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic criticisms already refuted by the lower court or lacks substantive argumentation to support a request for reclassification of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking charges inadmissible appeal lack of merit procedural flaws drug quantity threshold traffico di cocaina reato grave di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FRANCESCO nato a BARI il 18/01/1975 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Francesco Longo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base di quanto direttamente constatato dai carabinieri, che, avendo visto l'imputato allontanarsi con un monopattino dopo aver confabulato con due soggetti, lo fermavano trovandogli addosso una notevole quantità e varietà di sostanze stupefacenti (10 dosi di cocaina, 31 bustine di marijuana, 1 bustina contenente 4,3 gr. di hashish, 3 parallelepipedi di hashish pari a 77,9 gr.), ritenuta, in maniera non implausibile sul piano logico, destinata allo spaccio, anche considerando che l'imputato ha dichiarato essere disoccupato, sicché nemmeno disponeva delle ricorse economiche necessarie per procurarsi un quantitativo così considerevole di droghe per uso esclusivamente personale; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla detenzione di hashish, è inammissibile perché, come rilevato dalla Corte di merito, la richiesta non era supportata da alcuna argomentazione e, in ogni caso, il complessivo quantitativo dello stupefacente sequestrato e le accertate modalità dell'azione ostano alla sussunzione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M