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Ordinanza — n. 11921/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate evincibility of legal errors in plea bargain sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11921/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant challenged a plea bargain sentence for failing to specify an exit ban and for the legal qualification of the offense. The court ruled that these grounds were not immediately evincible from the indictment or the sentence's reasoning, violating the strict admissibility requirements for plea bargain appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds, and violations must be immediately evincible from the indictment and the sentence's reasoning.

Parole chiave

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plea bargain appeal immediate evincibility exit ban omission legal qualification error inadmissible appeal codice di procedura penale sentenza di patteggiamento espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARAKETI AHMED nato il 23/01/1999 avverso la sentenza del 23/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ahmed Baraketi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta nel primo motivo la mancata indicazione del divieto di espatrio tra le prescrizioni del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che non attiene alla legalità della pena, e nel secondo motivo la qualificazione giuridica del fatto, motivo che propone in modo assertivo e privo di articolazione logica, senza che tale violazione sia "immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza" (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore - della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi DEPOS!MA IN .-I Akiit UttifiS L. 2