Ordinanza — n. 11920/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso l'ordinanza del 06/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; Pr udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; r/1Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Mazzarella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto la questione della possibilità per i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. di poter trattenere presso la propria cella il fornello e le pentole anche in orari diversi dalle fasce orarie previste per la cottura dei cibi è stata portata ormai numerose volte all'attenzione del giudice di legittimità, e si è formato un orientamento consolidato che ritiene che la differenziazione di fasce orarie rispetto ai detenuti comuni trovi una sufficiente giustificazione, talché non si rinviene in essa alcun tratto discriminatorio che ne legittimi l'annullamento (Sez. 1, n. 6811 del 09/12/2025, dep. 2026, DAP in proc.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11920/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; Pr udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; r/1Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Mazzarella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto la questione della possibilità per i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. di poter trattenere presso la propria cella il fornello e le pentole anche in orari diversi dalle fasce orarie previste per la cottura dei cibi è stata portata ormai numerose volte all'attenzione del giudice di legittimità, e si è formato un orientamento consolidato che ritiene che la differenziazione di fasce orarie rispetto ai detenuti comuni trovi una sufficiente giustificazione, talché non si rinviene in essa alcun tratto discriminatorio che ne legittimi l'annullamento (Sez. 1, n. 6811 del 09/12/2025, dep. 2026, DAP in proc.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso l'ordinanza del 06/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; Pr udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; r/1Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Mazzarella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto la questione della possibilità per i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. di poter trattenere presso la propria cella il fornello e le pentole anche in orari diversi dalle fasce orarie previste per la cottura dei cibi è stata portata ormai numerose volte all'attenzione del giudice di legittimità, e si è formato un orientamento consolidato che ritiene che la differenziazione di fasce orarie rispetto ai detenuti comuni trovi una sufficiente giustificazione, talché non si rinviene in essa alcun tratto discriminatorio che ne legittimi l'annullamento (Sez. 1, n. 6811 del 09/12/2025, dep. 2026, DAP in proc.
Polito, n.m.; Sez. 1, n. 1442 del 07/10/2025, dep. 2026, Vitale, n.m; Sez. 1, n. 40420 del 24/09/2025, DAP in proc. Di Giacomo, n.m.; Sez. 1,.n. 49257 del 10/10/2023, DAP in proc. Letizia, n.m.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento .in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi 2