Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction over probation revocation facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised contradicts established case law regarding the tribunal's exclusive authority over probation revocation. The appellant argued for annulment based on a procedural error, but the court found this attack targeted an unnecessary logical step rather than the core factual evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: The tribunal of surveillance retains exclusive jurisdiction to evaluate the impact of crimes committed during sentence execution on the rehabilitation process, rendering appeals challenging this specific factual assessment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO MICHELE nato a ROMA il 12/04/1992 avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Michele Caruso ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proponga argomenti inammissibili, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza" (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 - 01), valutazione che è contenuta nel provvedimento impugnato e che è fondata in modo non manifestamente illogico sulla commissione da parte del ricorrente di ben tre reati di cessione di sostanza stupefacente durante l'esecuzione della pena al domicilio, rispettivamente il 19 giugno 2020, il 27 giugno 2020, il 15 luglio 2020, circostanza da cui il Tribunale ha tratto la conclusione del reinserimento del condannato nel circuito criminale del commercio di sostanze stupefacenti indice del fallimento dell'opera rieducativa, mentre la deduzione sull'annullamento giurisdizionale dell'ordinanza del 5 giugno 2025 citata nel corpo del provvedimento impugnato non è in grado di disarticolare la motivazione dell'ordinanza, in quanto attacca un passaggio non necessario del percorso logico della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi DEPn" ffi CA 3 O 2026 Ma i ..5121g4s'