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Ordinanza — n. 11917/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for fact disputes and illogical reasoning not covered by law violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11917/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the disciplinary sanction's factual reconstruction and the internal logic of the lower court's reasoning. The court rejected these arguments because the appeal procedure strictly permits challenges only for violations of law, excluding factual disputes or logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4-bis; Art. 69, comma 6, ord. pen.: The appeal to the court of cassation in disciplinary proceedings is admissible solely for violations of law, thereby excluding challenges based on factual disputes or alleged illogical reasoning.

Parole chiave

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disciplinary sanction appeal cassation inadmissibility violation of law requirement factual dispute exclusion logical reasoning review sanzione disciplinare procedura disciplinare militare procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
Art. 69, comma 6, ord. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALA3 EDMON nato il 15/03/1991 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Edmon Balaj ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti inammissibili, in quanto: - il primo motivo si limita ad una contestazione della ricostruzione in fatto dell'episodio avvenuto il 25 settembre 2024, che ha portato all'irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del detenuto, e della responsabilità del ricorrente per esso, ma le doglianze in fatto non sono ammissibili nel giudizio di legittimità; - il secondo motivo, che è intestato "illogicità ed erroneità della motivazione", e che censura una asserita contraddittorietà interna al percorso logico della motivazione, è inammissibile, in quanto presentato per motivi non previsti dalla legge, atteso che nella procedura giurisdizionale ex art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. il ricorso al giudice di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge, come previsto espressamente dal comma 4-bis dello stesso art. 35-bis citato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi L r DEpo !"7" ATI\ tt4 CA 30 Il Fun/Arlaiú 2