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Ordinanza — n. 11914/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of social service report in probation trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11914/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vera Gammella inadmissible, rejecting her claim that the probation tribunal erred by omitting a social service report. The court held that existing documents, including criminal history and employment status, were sufficient to assess her suitability for probation without further sociological data. Consequently, the lower tribunal's decision to deny the probation request was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In probation trials, the court is not obligated to obtain a social service report if existing documents already reveal the applicant's unsuitability for the measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation trial procedure social service report requirement personal suitability assessment probation denial grounds Italian criminal procedure dipendenza dall'assistenza sociale aiuti a carattere sociale nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti
In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale" (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv.
Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, Abdallah
Sez. 1, n. 41396 del 14/10/2025, B.
Sez. 1, n. 41396 del 14/10/2025, B., n.m.; Sez.
Sez. 7, n. 39685 del 20/11/2025, Montarini
41396 del 14/10/2025, B., n.m.; Sez. 7, n. 39685 del 20/11/2025, Montarini, n.m.; Sez.
Sez. 7, n. 34351 del 27/09/2025, Centorame
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMMELLA VERA nato a CASSINO il 15/08/1999 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vera Gammella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto la deduzione sulla illegittimità dell'ordinanza per mancata acquisizione di una relazione dei servizi sociali è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta.

In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale" (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01; conforme Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01; nella giurisprudenza più recente, v. Sez. 1, n. 41396 del 14/10/2025, B., n.m.; Sez. 7, n. 39685 del 20/11/2025, Montarini, n.m.; Sez. 7, n. 34351 del 27/09/2025, Centorame, n.m.); ne consegue che non è viziata l'ordinanza che ha ritenuto, alla luce degli elementi a disposizione, quali i precedenti penali, i procedimenti pendenti, anche per reati diversi da quelli contro il patrimonio, la frequentazione con soggetti pregiudicati, la mancanza cronica di attività lavorativa (la ricorrente è nata nel 1999), che vi fossero ragioni sufficienti per rigettare l'istanza, senza necessità di ulteriori dati personologici, quali l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi R 2026 2