Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evident non-punishment grounds in plea sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant challenged the lack of reasoning regarding potential non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. While the defendant argued the plea sentence failed to justify why no statutory exemption applied, the Court held that such a challenge is only admissible if the non-punishment ground is evident from the text itself. Since the lower court's reasoning did not explicitly exclude these specific statutory exemptions, the appeal was rejected as procedurally improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A plea sentence excluding non-punishment grounds is subject to cassation review for lack of motivation only if the existence of such grounds is evident from the text.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANZIONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 21/01/1958 avverso la sentenza del 02/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Stanzione ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancata motivazione sull'esistenza di eventuali situazioni che giustificassero il proscioglimento nel merito per difetto di funzionalità dell'arma, ma "la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01), circostanza che non emerge nel caso in esame e neanche è dedotta con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi