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Ordinanza — n. 11907/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague lack of motivation not listed in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a plea-bargain sentence solely on grounds of vague lack of motivation, which was not among the specific statutory exceptions allowing a cassation appeal. The court ruled that since the appeal did not cite the limited grounds permitted by law, it failed to meet the strict admissibility requirements for challenging plea-bargain decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea-bargain sentence is admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence lack of motivation statutory grounds appeal procedural defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICENZI ROSARIO nato a CLES il 07/10/1964 avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rosario VisAcenzi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta il difetto di motivazione, peraltro in termini vaghi e generali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi r DEPOVTATI\ I 11\1 ( • 3 2026 Il Fun:, CujiZaflU De Santis 2