Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11906/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11906/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI GIUSEPPE (CUI 04NVL86) nato a SAN CIPIRELLO il 06/01/1976 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Di Giovanni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso contiene - oltre frasi di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e che potrebbero essere riprodotte tal quali in qualsiasi ricorso dello stesso tipo - una sola deduzione, ovvero che l'imputato non avrebbe potuto pagare la cauzione prevista dalla misura di prevenzione in quanto indigente, essendo stato spogliato con provvedimento giudiziario di tutti i suoi beni, ma questa deduzione è inammissibile sia per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11906/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Parole chiave

Generato dall'IA
prova dell'indigenza indigenza finanziaria deducibilità dei contributi di mantenimento aiuto finanziario spese di assistenza ristrettezza finanziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI GIUSEPPE (CUI 04NVL86) nato a SAN CIPIRELLO il 06/01/1976 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Di Giovanni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso contiene - oltre frasi di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e che potrebbero essere riprodotte tal quali in qualsiasi ricorso dello stesso tipo - una sola deduzione, ovvero che l'imputato non avrebbe potuto pagare la cauzione prevista dalla misura di prevenzione in quanto indigente, essendo stato spogliato con provvedimento giudiziario di tutti i suoi beni, ma questa deduzione è inammissibile sia per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723) perché censura la motivazione della sentenza impugnata sulla base di un dato probatorio che non si comprende da dove sia stato preso e che non allega né trascrive nel ricorso, sia per difetto di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha rilevato che l'imputato ha tratto dai reati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta, che sono stati il presupposto della misura di prevenzione, consistenti redditi illeciti con cui ha anche mantenuto la famiglia durante il periodo di detenzione, e che gli avrebbero permesso di pagare la cauzione che gli era stata imposta con la misura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M