Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11903/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of specificity regarding recidivism judgment in criminal appeal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity regarding the existence of recidivism. The appellant failed to address the specific reasoning used by the lower court to link prior convictions to criminal capacity, offering only abstract assertions. Consequently, the court ruled that the arguments were not tailored to the concrete facts of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; The appeal must specifically address the factual and logical reasoning of the lower court; generic assertions without reference to the specific case facts render the recourse inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity recidivism judgment criminal appeal inadmissible recourse abstract arguments recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDANI SALVATORE nato a PATERNO il 30/10/1961 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Laudani ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, relativo al giudizio di esistenza della recidiva, è affetto dal vizio di aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato incidessero sul giudizio di maggiore capacità criminale perché testimonianti una personalità refrattaria ed indifferente agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria (valorizzando, in particolare, a tal fine le due condanne per il reato di evasione), argomenti su cui il ricorso non prende posizione, limitandosi a mere affermazioni di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e riproponibili in astratto tal quali in qualsiasi altro ricorso che contesti l'esistenza della recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M• ,r 2