Ordinanza — n. 11900/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMO nato a NAPOLI il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Perrone ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., e nel caso in esame l'unico motivo di ricorso - che reca, in realtà, l'intestazione "violazione di legge" e "mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione" - non prospetta alcuna erronea interpretazione di norma primaria in cui sia incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla congruità della motivazione del Tribunale, peraltro particolarmente ampia (in particolare, sui comportamenti tenuti in detenzione prima di essere sottoposto al regime differenziato, quando il ricorrente ha veicolato dal carcere messaggi sulle somme di denaro da corrispondere alle famiglie dei suoi sodali ed altri pagamenti di "multe" da effettuare), riproponendo deduzioni, sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e sulla asserita dissociazione del ricorrente dal clan dei casalesi, che erano già state sottoposte al giudice del merito, ed a cui il provvedimento impugnato aveva dato, in realtà, risposta non apparente, evidenziando che si trattava di una dissociazione soltanto labiale, e che il gruppo che faceva capo al ricorrente era comunque confederato con la fazione Bidognetti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11900/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Perrone ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., e nel caso in esame l'unico motivo di ricorso - che reca, in realtà, l'intestazione "violazione di legge" e "mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione" - non prospetta alcuna erronea interpretazione di norma primaria in cui sia incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla congruità della motivazione del Tribunale, peraltro particolarmente ampia (in particolare, sui comportamenti tenuti in detenzione prima di essere sottoposto al regime differenziato, quando il ricorrente ha veicolato dal carcere messaggi sulle somme di denaro da corrispondere alle famiglie dei suoi sodali ed altri pagamenti di "multe" da effettuare), riproponendo deduzioni, sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e sulla asserita dissociazione del ricorrente dal clan dei casalesi, che erano già state sottoposte al giudice del merito, ed a cui il provvedimento impugnato aveva dato, in realtà, risposta non apparente, evidenziando che si trattava di una dissociazione soltanto labiale, e che il gruppo che faceva capo al ricorrente era comunque confederato con la fazione Bidognetti;
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMO nato a NAPOLI il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Perrone ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., e nel caso in esame l'unico motivo di ricorso - che reca, in realtà, l'intestazione "violazione di legge" e "mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione" - non prospetta alcuna erronea interpretazione di norma primaria in cui sia incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla congruità della motivazione del Tribunale, peraltro particolarmente ampia (in particolare, sui comportamenti tenuti in detenzione prima di essere sottoposto al regime differenziato, quando il ricorrente ha veicolato dal carcere messaggi sulle somme di denaro da corrispondere alle famiglie dei suoi sodali ed altri pagamenti di "multe" da effettuare), riproponendo deduzioni, sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e sulla asserita dissociazione del ricorrente dal clan dei casalesi, che erano già state sottoposte al giudice del merito, ed a cui il provvedimento impugnato aveva dato, in realtà, risposta non apparente, evidenziando che si trattava di una dissociazione soltanto labiale, e che il gruppo che faceva capo al ricorrente era comunque confederato con la fazione Bidognetti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi DEM IN CAT30 026 Fun , ¦ ,,) 2