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Ordinanza — n. 11899/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the parties had previously agreed on specific facts, thereby waiving the right to challenge the legal qualification of those facts in a higher court. The appellant argued for a different criminal charge based on generic assertions without concrete references to the case details. The court ruled that such agreements limit the appellate review to issues not covered by the settlement, except for illegal sentencing, which was not raised here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; When parties reach an agreement on facts, they waive the right to challenge the legal qualification of those facts in the cassation proceeding, limiting review to issues not covered by the settlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of legal qualification settlement agreement waiver de plano inadmissibility cassation appeal dismissal parties' agreement limits review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOFFA NICOLA GIUSEPPE (CUI 06UGH55) nato a NAPOLI il 01/11/2005 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; (2-17Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicola Giuseppe Moffa ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, l'unico motivo del ricorso deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo con affermazioni generiche e prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, doversi sussumere il fatto contestato sotto la norma penale che sanziona le lesioni volontarie, anziché sotto quella che punisce il tentativo di omicidio, ma l'inammissibilità del ricorso per cassazione attiene anche alle censure in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), evenienza, questa, che non è prospettato ricorrere nel caso in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M30 M Fure,