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Ordinanza — n. 11898/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because parties' prior agreement precludes raising unraised acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to a procedural bar established by the parties' prior agreement. Valerio Chiarolanza challenged a second-instance acquittal, but the sole ground raised was a lack of reasoning regarding acquittal conditions, which had already been waived by the parties' settlement. The court ruled that such agreements limit the cassation judge's cognition to non-waived issues, excluding this specific argument.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When parties agree on points in a second-instance judgment, they cannot raise in cassation defects of reasoning or other issues regarding waived grounds, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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acquittal conditions party agreement waiver of grounds cassation admissibility de plano dismissal procedural bar second instance acquittal

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAROLANZA VALERIO nato a NAPOLI il 26/06/1982 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; P1Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Valerio Chiarolanza ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che sia stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, l'unico motivo del ricorso deduce, con affermazione meramente generale e priva di qualsiasi riferimento a quale sarebbe la causa di proscioglimento non rilevata dal giudice del merito, mancata motivazione sulla esistenza di condizioni per giungere al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), evenienza, questa, che non è prospettato ricorrere nel caso in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi DEP( IN C:' 30 L4AF2O26 Il FUr;l7:7 Ma