Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Claudio Esposito's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued for alternative evidence reconstruction regarding necessity and challenged the judge's discretion on non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these grounds, ruling that such arguments constitute impermissible re-evaluation of facts and discretionary assessments that are not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the court's assessment of necessity or the discretionary weight of the offense versus protected interests are inadmissible if not manifestly illogical, as the court of first instance retains the authority to evaluate relevant criteria without exhaustive analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CLAUDIO nato a NAPOLI il 13/09/1978 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;• Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Claudio Esposito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, è inammissibile, in quanto si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, in particolare sull'esistenza o meno di uno stato di necessità nella condotta di violazione della prescrizione, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché censura una valutazione discrezionale del giudice del merito circa il peso da attribuire all'offesa arrecata dal reato all'interesse tutelato dal diritto, valutazione che in modo non manifestamente illogico è stata incentrata nella sentenza impugnata sulla futilità dello scopo per cui l'imputato si è allontanato dal domicilio e sulla indole trasgressiva manifestata con il comportamento impugnato, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilttà per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., pur non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo, invece, sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025, in motivazione;
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi Dc-n" IN 31 i P 2026 2