Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11893/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant personally withdrew the appeal, rendering it inadmissible under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible de plano due to a personal withdrawal made on July 22, 2025. The appellant, Loris Formica, had previously filed an appeal against a Milan surveillance court order but subsequently renounced the right to pursue the case. Consequently, the court ruled that the appeal was legally non-existent and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the appellant has personally withdrawn the appeal, as such withdrawal extinguishes the right to judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal inadmissible appeal personal renunciation criminal procedure code de plano dismissal procedural costs fine for inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICA LORIS nato a MILANO il 24/10/1973 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; (4-7Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Loris Formica ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorrente personalmente ha rinunciato al ricorso con atto del 22 luglio 2025, e che, pertanto, si versa nella causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M