Ordinanza — n. 11892/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDICO GEREMIA nato a CERIGNOLA il 05/10/1988 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Geremia Pedico ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il primo argomento dell'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile, sia perché sostenuto da affermazioni meramente generali e prive di qualsiasi riferimento al caso concreto sia perchè il giudice del merito ha inflitto al ricorrente il mimino edittale della fattispecie incriminatrice; il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, sia perché il motivo non era stato presentato in appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché censura la decisione deducendo la asserita mancata valutazione del contributo dato alle indagini e in sede di interrogatorio del giudice senza, però, allegare al ricorso o trascrivere in esso, a pena di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11892/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., è inammissibile, sia perché sostenuto da affermazioni meramente generali e prive di qualsiasi riferimento al caso concreto sia perchè il giudice del merito ha inflitto al ricorrente il mimino edittale della fattispecie incriminatrice; il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, sia perché il motivo non era stato presentato in appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché censura la decisione deducendo la asserita mancata valutazione del contributo dato alle indagini e in sede di interrogatorio del giudice senza, però, allegare al ricorso o trascrivere in esso, a pena di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDICO GEREMIA nato a CERIGNOLA il 05/10/1988 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Geremia Pedico ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il primo argomento dell'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile, sia perché sostenuto da affermazioni meramente generali e prive di qualsiasi riferimento al caso concreto sia perchè il giudice del merito ha inflitto al ricorrente il mimino edittale della fattispecie incriminatrice; il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, sia perché il motivo non era stato presentato in appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché censura la decisione deducendo la asserita mancata valutazione del contributo dato alle indagini e in sede di interrogatorio del giudice senza, però, allegare al ricorso o trascrivere in esso, a pena di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), gli elementi di prova da cui si dovrebbe desumere tale contributo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.M