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Ordinanza — n. 11889/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alternative fact reconstruction and lack of autosufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11889/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmine Giglio's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Giglio argued for alternative evidence reconstruction and anomalous joint liability based on intercepted conversations, but failed to transcribe these conversations in his petition. The court rejected these grounds because the cassation review is limited to logical-legal checks, not re-evaluating evidence weight, and requires strict autosufficiency in submissions.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: In cassation proceedings, the review of evidence evaluation is restricted to logical and legal control of the motivation structure, prohibiting alternative fact reconstruction, while appeals must strictly adhere to the principle of autosufficiency by including all necessary factual elements.

Parole chiave

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cassation admissibility evidence revaluation principle of autosufficiency intercepted conversations joint criminal liability logical legal control procedural costs diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale
265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO CARMINE nato a NAPOLI il 25/09/1991 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Carmine Giglio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, è inammissibile, in quanto si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, per :chè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo, relativo al concorso anomalo, è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), atteso che sostiene l'esistenza di un travisamento del fatto fondato sul mancato apprezzamento di conversazioni intercettate (da cui si dovrebbe desumere una presa di distanza del ricorrente dal reato commesso in concorso), che, però, non allega o trascrive nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi -