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Ordinanza — n. 11887/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the logical path of the appealed order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11887/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds presented. The appellant argued that a previous order contradicted an earlier, more favorable ruling, but the court held this argument should have been raised against the intermediate order it actually contradicted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, particularly when the appellant fails to address the logical path of the contested decision or raises arguments that should have been directed at a different prior ruling.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal logical path procedural defect Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCENTE PIETRO nato il 22/12/1987 avverso l'ordinanza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pietro Saccente ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non prende posizione sul percorso logico della ordinanza impugnata che ha rigettato l'istanza del ricorrente, in quanto reiterativa di altra precedente istanza già rigettata il 11 dicembre 2024; la deduzione del ricorrente, secondo cui tale precedente ordinanza si sarebbe posta in contrasto con altra precedente ordinanza del 27 gennaio 2022 più favorevole al ricorrente, avrebbe dovuto essere presentata contro l'ordinanza del 11 dicembre, e non contro quella oggetto del presente giudizio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Raffaello Magi DFP I N C 3 I AR 2026 li Fun2' Al() Aft zas 2